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Congedo di paternità obbligatorio: quali le sanzioni per il mancato riconoscimento?

Con la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) chiarisce in quali sanzioni incorre il Datore che non conceda o ostacoli ingiustificatamente l'esercizio del congedo di paternità obbligatorio introdotto dal D. Lgs. n. 105/2022. Precisa

In attuazione delle direttive europee relative all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, l'art. 2, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 105/2022 ha introdotto l'art. 27-bis del D. Lgs. n. 151/2001, il quale disciplina il "congedo di paternità obbligatorio". Tale congedo è riconosciuto al padre lavoratore dipendente in caso di nascita, adozione o affidamento per un periodo di 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), fruibili anche frazionati (ma non a ore), a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto, di adozione o di affido.

Durante il congedo, il lavoratore riceverà un'indennità giornaliera INPS pari al 100% della sua retribuzione e potrà godere dei giorni di assenza dal lavoro anche in concomitanza del congedo di maternità fruito dalla madre lavoratrice e in aggiunta all'eventuale congedo di paternità alternativo ex art. 28 D. Lgs. n. 151/2001.

Il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore in quanto obbligatorio per Legge, previa richiesta dello stesso nei modi previsti dal comma 6 dell'art. 27-bis succitato: comunicazione in forma scritta al datore di lavoro, con un anticipo non minore di cinque giorni, del periodo in cui si intenda fruire del congedo, anche attraverso “l’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Cosa succederebbe se il diritto non fosse rispettato?

E' sempre il D. Lgs. n. 105/2022, con l'introduzione dell'art. 31-bis al D. L.gs. n. 151/2001, a stabilire sanzioni al Datore per il mancato ed ingiustificato riconoscimento del congedo al lavoratore che ne faccia richiesta. Le sanzioni amministrative vanno da euro 516 ad euro 2.582 e se gli illeciti sono rilevati nei due anni antecedenti la richiesta della certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006, essi "impediscono al Datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni".

E' proprio su questo punto che si esprime la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale evidenzia "la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione".

Al riguardo - sostiene l'INL - non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta impedisca al lavoratore di rispettare il preavviso, sempre ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

L'Ispettorato stabilisce infine, laddove il congedo sia ancora fruibile nel permanere della violazione sopraccitata, la possibilità di diffida della stessa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.



Divieto di licenziamento del lavoratore padre

Infine, va precisato un ultimo aspetto riguardo il divieto di licenziamento del lavoratore padre disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001. Con la nota 2414 in commento, l’INL sottolinea che il divieto trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.




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