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Certificazione contratti di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Con nota n. 694 del 24.01.2024, l'INL chiarisce alcuni punti sull'obbligo di certificazione dei contratti individuali di lavoro per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

confinato

La nota è stata emanata per chiarire l'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati), attuativo dell'art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), in materia di certificazione dei Contratti di lavoro, così come identificata dal D. Lgs. n. 276/2003 al Titolo VIII, Capo I.


  1. Il succitato art. 2, infatti, prevede che, per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (così come definiti dagli artt. 66 e 121 e dall'All. IV, punto 3 del D. Lgs. n. 81/2008 * ) è necessaria la "presenza di personale [...] assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ".

  2. Inoltre, il medesimo art. 2 stabilisce che “in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (…)”.


I quesiti posti all'Ispettorato che hanno generato la nota interpretativa vertevano sulla necessità di certificare o meno i Contratti individuali di lavoro, nonché i Contratti "commerciali" di appalto, cioè quelli stipulati tra Appaltatore ed Appaltante.


A tal proposito, l'INL chiarisce che:

  1. Qualora l’impresa che operi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati decida di utilizzare personale con tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, allora la stessa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro.

  2. Nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore - ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto.



*D. Lgs. 81/2008

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.



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