Salario Minimo e sciocchezze
- 28 gen
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Aggiornamento: 2 feb
di Franco Ravazzolo
Oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, Il Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato un articolo sul salario minimo dal titolo: “Salario minimo, Confindustria apre, sindacati ancora in ordine sparso”.
Nel testo dell'articolo si citano le parole del presidente di Confindustria Campania, il Dott. Costanzo Jannotti Pecci, il quale avrebbe affermato che “i Contratti collettivi nazionali di lavoro […] è bene ricordarlo, hanno valore erga omnes e si applicano quindi anche alle imprese non aderenti a Confindustria” e che “i Contratti collettivi nazionali di lavoro delle Aziende associate a Confindustria prevedono già retribuzioni ben superiori ai 9 €/ora”.
In realtà, elemento fondamentale della contrattualistica italiana del lavoro privato è che i Contratti collettivi sono, per l’appunto, di diritto privato e, quindi, impegnativi esclusivamente per le Parti che li hanno sottoscritti e per coloro che ad esse aderiscono, anche di fatto.
Di conseguenza, il Datore di Lavoro ha diritto di scegliere il Contratto Collettivo Nazionale da applicare nella sua azienda, con alcune attenzioni: che il CCNL sia riferito al settore aziendale almeno prevalente e che le retribuzioni siano conformi all’art. 36 della Costituzione (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.)
È quindi evidente come Confindustria non possa essere il “giudice delle retribuzioni”, anche se un Giudice del Lavoro, investito della valutazione di congruità di una retribuzione, può ben riferirsi ad una delle retribuzioni previste dai CCNL maggiormente applicati nel settore quale “parametro esterno di valutazione”.
Resta però il fatto che vi sono vistose differenze retributive, variamente giustificate, anche tra i CCNL “comparativamente più rappresentativi”. Per tutte, si confrontino i minimali di Settore esistenti per l’Industria e per l’Artigianato e si scoprirà che, a parità di “quantità e qualità del lavoro” prestato dal lavoratore vi sono differenze retributive anche molto elevate.
O si stabilisce, in modo razzista, che alla famiglia di un lavoratore dipendente di azienda artigiana bastano meno soldi per “assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” di un analogo dipendente dell’industria di pari professionalità e nel medesimo settore, oppure si deve riconoscere che la retribuzione “sufficiente” è quella del Settore artigiano che, per inciso, di solito ha molte più applicazioni aziendali del corrispondente Settore industriale.
In realtà, si deve riconoscere che un diritto tanto importante non è dipendente da un solo criterio, ma va contemperato ad altri diritti fondamentali, in primis, quello al lavoro, riconoscendo al contempo che il livello retributivo è condizionato dal livello della domanda di lavoro rispetto all’offerta, per cui non può prescindere da esse. La prova si ricava dal confronto dei minimali retributivi del livello più basso, quindi a parità di professionalità, nei diversi Settori, per esempio “Alimentari-Aziende Industriali” (cod. E012) [1], “Abbigliamento e Confezioni-Aziende Industriali” (cod. D014) [2] e “Servizi di Pulizia-Aziende Industriali” (cod. K511) [3], citando da ultimo anche il CCNL “Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari” (cod. HV17) [4]: minimali che, a parità di professionalità richiesta hanno differenze superiori al 50%!
Altro diffuso errato convincimento è che la retribuzione minima di 9 €/ora sia già applicata e “ragionevolmente obbligatoria”.
Cominciamo con il dire che la maggioranza dei CCNL prevede 173 ore/mese retribuite. Ne consegue che la retribuzione mensile per il più basso livello professionale dovrebbe essere pari ad un lordo di 1.557 €/mese (173 x € 9). In quasi tutti i CCNL il più basso livello professionale è associato al “Parametro 100” ed elevarne la retribuzione lorda ad € 1.557 mensili comporta il ricalcolo di tutte le retribuzioni dei vari livelli. Per esempio, nel CCNL “Abbigliamento e Confezioni-Aziende Industriali”, la predetta elevazione del minimo comporterebbe un corrispondente aumento mensile di circa: €87 per il 1° livello; € 108 per il 2° livello; € 109 per il 3°; € 116 per il 4°; ed € 126 per il 5° livello. Peccato che il Settore sia in concorrenza con le manifatture di altri Paesi aventi un costo del lavoro già pari ad un decimo di quello italiano!
In effetti, coloro che si “preoccupano” del benessere dei Lavoratori non sanno, o fingono di non sapere, che le retribuzioni lorde sono massacrate dai prelievi previdenziali ed IRPEF, mentre le Aziende su di esse devono versare circa il 30% di contributi INPS a loro carico.
Ne consegue che il Lavoratore deve guadagnarsi non il “lordo”, ma il “costo” dell’impresa, per ricevere poi un “netto” che potrebbe essere risibile.
A titolo di esempio, esaminiamo il caso del 5° livello di cui sopra: percepirebbe un incremento lordo mensile di € 126; costerebbe all'azienda 164 €/mese in più (208 € in più per mese lavorato); però, il Lavoratore pagherebbe 12 € di INPS e 26 € di tasse percependo un “netto” di poco inferiore ad € 88. Cosa ci guadagna? Dovrà lavorare per 208 € per riceverne 88, con i quali farà acquisti pagando l’IVA relativa (circa 19 €, quindi i beni acquistabili, in valore, saranno pari a circa € 70) e quel lavoratore dovrà anche scontare la perdita di potere di acquisto conseguente all’inflazione che il generale aumento collettivo delle retribuzioni determinerebbe.
A fronte di tale risibile aumento, il Lavoratore potrebbe sempre consolarsi di aver contribuito al benessere della collettività per quasi 138 € per ciascun mese lavorato. La stessa collettività che non lo ringrazia e poi gli riduce tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali che si è già anticipatamente (stra)pagato.
Che si voglia il salario minimo contrattuale nazionale solo per “fare cassa”?
[1] Dal 01/01/2026: 6° - € 1.796,08; 5° - € 1.925,46; 4° - € 2.054,81; 3° - € 2.184,22; 2° - € 2.637,04.
[2] Dal 01/01/2026: 1° - € 1.469,68; 2° - € 1.760,02; 3° - € 1.853,17; 4° - € 1.938,95; 5° - € 2.037,96.
[3] Dal 01/07/2025: 1° - € 1.274,61; 2° - € 1.343,50; 3° - € 1.412,60; 4° - € 1.489,83; 5° - € 1.581,04.
[4] Dal 01/12/2025: E - € 1.170,00; D - € 1.262,86; C - € 1.511,71; B - € 1.796,12; A - € 1.973,87.




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