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Festività abolita del 4 novembre: come viene retribuita con il CCNL Federconcia?

Pillole applicative

A seguito di richiesta di chiarimento, riportiamo i modi di riconoscimento in busta paga della festività del 4 novembre, secondo quanto previsto dal CCNL "Concia, Pelli e Cuoio" di Federconcia.



L'art. 203 - Festività abolite del Contratto Federconcia stabilisce che:

La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge n. 54/1977, ha "luogo nella prima domenica di novembre" e, pertanto, la ricorrenza sarà retribuita quale "festività non goduta" in aggiunta alle normali competenze mensili di novembre, con 1/26° della Retribuzione Mensile Normale.

La previsione contrattuale, quindi, segue quanto già legalmente definito.


Tuttavia, qualora vi fosse accordo tra le Parti interessate, formalmente regolamentato con Apposito Accordo Aziendale Collettivo o con la sottoscrizione di Accordo Individuale di previsione ad personam, è possibile derogare alle previsioni di Legge e stabilire che la festività non goduta del 4 novembre, anziché essere retribuita come tale con le competenze del mese di novembre, a parità di condizioni sia convertita in permessi retribuiti a disposizione del Dipendente (6,66 ore a credito).


Per ulteriori precisazioni applicative, anche sotto un profilo operativo, consigliamo di inviare quesito all'Associazione, la cui Segreteria è sempre a disposizione per chiarimenti ai recapiti rinvenibili alla Sezione Contatti del sito.


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